Home Massime C.G.A. anni preced. Edilizia Massima n. 819/06 bis - C.G.A.
Massima n. 819/06 bis - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Edilizia

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Sommario: Edilizia e Urbanistica . Formazione PRG


Estremi del Parere: Cga ss.rr. n. 819/06 bis, del 7/11/06


MASSIMA:

Alla formazione del PRG concorrono due diversi livelli di amministrazione attiva – il Comune e la Regione (ARTA) – ciascuno dei quali, nell’ambito delle rispettive e legislativamente definite competenze, può e deve intervenire nel merito delle scelte discrezionali in cui si compendia l’attività pianificatoria. Le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito e, pertanto, sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, da illogicità o irragionevolezza. Esse, salvo casi particolari, non necessitano di apposita motivazione ulteriore rispetto a quanto si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del PRG. (C di S sez IV 24/02/04, n. 738). La Regione, in sede di approvazione del PRG può e deve intervenire del merito delle scelte discrezionali in cui si compendia l’attività pianificatoria e può operare qualsiasi tipo di modifiche purchè esse non mutino le caratteristiche essenziali del Piano, cioè non siano tali da apportare sostanziali innovazioni alla pianificazione comunale del territorio.

 

NOTE:

 
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