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Massima n. 819/06 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

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Sommario: Formazione PRG. Motivazione scelta.


Estremi del Parere: Cga ss.rr. 7.11.06 n. 819/06, su ricorso 256.04.8


MASSIMA:

Alla formazione del PRG concorrono due diversi livelli di amministrazione attiva – il Comune e la Regione (ARTA) – ciascuno dei quali, nell’ambito delle rispettive e legislativamente definite competenze, può e deve intervenire nel merito delle scelte discrezionali in cui si compendia l’attività pianificatoria. Le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito e, pertanto, sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, da illogicità o irragionevolezza. Esse, salvo casi particolari, non necessitano di apposita motivazione ulteriore rispetto a quanto si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del PRG. (C di S sez IV 24/02/04, n. 738).

 

NOTE:

 
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