Massima n. 666/02 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Mobilità da enti ed amministrazioni diverse – Impossibilità ai sensi dell’art. 5 l.r. n. 10/2000 – Conferma ex art. 11 D.P.R.S. n. 10 del 22/6/2001 (contrattazione collettiva).


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 666/02, del 13/12/2005. Su ricorso straordinario n. 1214/01.


MASSIMA:

La normativa relativa alla mobilità esterna, costituita dall’art. 23 della l.r. n. 10/2000, che ha recepito l’art. 33 del D.Lgs. n. 29/93, modificato dall’art. 20, co. 2, della legge n. 488 del 1999, condiziona la stessa soltanto all’ipotesi di carenze di organico dell’Amministrazione verso la quale si chiede il trasferimento, evenienza quest’ultima non avveratasi nel caso in esame, stante la cristallizzazione operata dall’art. 5 della citata l.r. n. 10/2000 dell’organico dell’Amministrazione regionale sino alla data del 17 maggio 2000; il che ha trovato conferma in sede di contrattazione collettiva nel D.P.R.S. n. 10 del 22.6.2001, il cui art. 11 espressamente dispone che “nelle more di attuazione dei titoli IV e VII della legge n. 10/00, fino al 31/12/2003 non dovrà essere attivato il processo di mobilità da altri enti ed amministrazioni diverse”.

 

NOTE:

 
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