Massima n. 538/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

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Sommario: Mansioni superiori – riconoscimento - limiti


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n.538/04, del 4 aprile 2006 su ricorso straordinario n. 1016.99.8


MASSIMA:

L’istituto della attribuzione temporanea delle mansioni superiori nell’ambito del P.I. è stato regolamentato dall’art. 56 del D.legs. 3/2/1993, n.29, come sostituito dall’art.25 del D.lgs. 31/3/1998, n.80, che, riconoscendo al pubblico dipendente il diritto alla corrispondente differenza retributiva in presenza di talune condizioni, ne ha rinviato, tuttavia l’operatività alla sede di attuazione della nuova disciplina prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi prevista, escludendo in particolare che fino a quella data lo svolgimento di compiti appartenenti alla qualifica superiore potesse comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento. Inoltre, la novella dell’art.56, introdotta dal D.Lgs. 387/98 (oggi art. 52 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165) – che ha eliminato il riferimento alle “differenze retributive”, riconoscendo, quindi, il relativo diritto con carattere di generalità – non trova applicazione per le mansioni superiori svolte prima dell’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 387/98 (cfr. Ad.plen. S.S. n.10 del 28/10/2000). Nella fattispecie è da escludere l’automa rilevanza del precetto costituzionale della giusta retribuzione di cui all’art.36 Cost. e di quello civilistico dell’art.2126 c.c., valevoli solo per il settore privato (cfr: Ad plen. C.S. n.22 del 18/11/1999).

 

NOTE:

 
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