Massima n. 610/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Impiego regionale - Personale collocato a riposo - pretesa patrimoniale che trova titolo diretto nel rapporto di pubblico impiego - giurisdizione del giudice amministrativo e non della Corte dei conti .Atti relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti anche dopo l'entrata in vigore del D.l.vo n.80/1998 - Esperibilità del ricorso straordinario.Trattamento economico determinato da specifiche disposizioni normative - crediti relativi a singoli ratei maturati – prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c .- Art. 5, l.r. n. 19/91 (aumenti stipendiali) – Stessi effetti dell’art. 3, l.r. n. 11/88.iritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 610/04, dell’1 settembre 2005 su ricorso straordinario n. 834.02.


MASSIMA:

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non già in quella della Corte dei conti la pretesa patrimoniale che trova titolo diretto ed immediato nel rapporto di pubblico impiego, a nulla rilevando gli eventuali effetti sulla riliquidazione del trattamento pensionistico che costituisce sul piano logico e temporale un’operazione successiva, automatica nel suo ammontare, all’accertamento di quel diritto acquisito alla sfera patrimoniale dell’interessato in epoca anteriore alla data del suo collocamento a riposo (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2002, n. 485; sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2548). Il ricorso straordinario avverso atti relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti può essere proposto anche dopo l’entrata in vigore del d.lvo n. 80/1998 (Cons.Stato, Adunanza Generale, parere n.9/1999).Il trattamento economico dei pubblici dipendenti è determinato anche nel quantum da specifiche disposizioni normative e pertanto il diritto a percepire i crediti relativi ai singoli ratei maturati soggiace alla regola generale dell’art. 2948 del c.c. che li colloca fra i crediti che si prescrivono in cinque anni. Il relativo computo dovrebbe decorrere al primo atto interruttivo della prescrizione stessa, e cioè dalla data in cui viene inoltrata l’istanza per ottenere il ricalcalo della retribuzione.Gli aumenti contemplati dall’art. 5 della l.r. n. 19/91 producono gli stessi effetti dell’art. 3 della l.r. n. 11/88 (C.G.A. SS.RR 22 giugno 1999, n. 1105/98). Pertanto, tali aumenti debbono potersi rifeire a tutti quegli elementi della retribuzione che assumono carattere fisso e continuativo, tra cui anche gli aumenti periodici previsti dalla tabella “O” allegata alla l.r. n. 41/1985, dovuti nella misura del 4% della retribuzione, ai dipendenti con oltre 16 anni di anzianità – e non anche alle prime otto classi di stipendio – ma con effetto anche ai fini della rideterminazione degli importi per indennità di contingenza.Con l’entrata in vigore della l.r. n. 19/91, l’Amministrazione era pertanto tenuta all’obbligo di corrispondere gli incrementi stipendiali da essa previsti, tenendo conto degli ulteriori aumenti già maturati in ragione della l.r. n. 11/88 e quindi tenendo conto della rideterminazione degli aumenti periodici da calcolarsi sulla retribuzione globalmente intesa e della indennità di contingenza ex art. 3 della l.r. citata.Il ritardo nella corresponsione di quanto dovuto comporta una diminuizione del credito principale, che deve potersi integrare mediante la corresponsione degli interessi al tasso legale e della rivalutazione, se superiore, da riconoscersi a far data dal dì dovuto.

 

NOTE:

 
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