Massima n. 747/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Ripetizioni emolumenti – Atto dovuto – Necessità di motivazione – Esclusione – Non ha valore di atto provvedimentale


Estremi del Parere: CGA ss.rr 22.11.05 n.747/04, su ricorso 448.95


MASSIMA: Il recupero degli emolumenti non dovuti consiste in un atto dovuto dell’amministrazione che non necessita alcuna motivazione al di là della specificazione delle ragioni che inducono a ritenere che il dipendente non avesse titolo alla percezione degli stessi. Inoltre, deve considerarsi che l’interesse pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto, può essere considerato prevalente anche quando il percepente della somma non dovuta sia in buona fede. Invero, deve escludersi che la buona fede, l’affidamento nell’operato della P.A. e il carattere chiaramente provvisorio dell’attribuzione, siano di ostacolo all’esercizio da parte della P.A. del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell’art.2033 c.c. essendo il recupero un atto dovuto privo di valenza provvedimentale.

NOTE: Cfr. C.Stato, sez. VI: 28.10.02, n.5893 e 9.0.02, n. 5579. C.Stato sez.IV 11.12.01, n.6197

 
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