Massima n. 377/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Equo indennizzo – Parere del C.P.P.O. – Divergenza dal parere C.M.O. - Legittimità – Motivazione – Non occorre – Valutazione medico-legali - Sindacabilità in sede di legittimità – Soltanto per irragionevolezza o manifesta illogicità – Determinazione dell’Amministrazione in ordine alla preferenza accordata al parere del C.P.P.O. – Obbligo di motivazione - Non sussiste.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 377/04, del 22/11/2005 su ricorso straordinario n. 1151/98


MASSIMA:

Nel procedimento relativo alla concessione dell’equo indennizzo, il parere del C.P.P.O., avente competenza primaria in ordine all’accertamento tecnico–amministrativo inteso all’attribuzione dell’equo indennizzo, può ben discostarsi dal giudizio espresso in precedenza dalla C.M.O., senza neppure necessità di una puntuale confutazione di questo. Né le valutazioni di carattere medico–legale del superiore organo, per ormai consolidata giurisprudenza, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se non per irragionevolezza o manifesta illogicità. L’Amministrazione, da parte sua, non è tenuta ad indicare le ragioni della preferenza accordata al parere del C.P.P.O. rispetto a quello espresso dalla C.M.O., in quanto il giudizio reso dal primo è da intendere di superiore valutazione, quale momento di sintesi di tutti gli elementi già sottoposti all’esame della C.M.O. Quindi, il richiamo esplicito nell’atto dell’Amministrazione al parere del C.P.P.O., può ritenere pienamente soddisfatto l’obbligo di motivazione sia pure per relationem.

 

NOTE:

 
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