Massima n. 420/04 - C.G.A. Stampa

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Sommario: Mobilità di dipendenti del Ministero delle politiche agricole e forestali nei ruoli regionali ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. 4/6/1997, n. 143 – Non applicabilità della normativa nella regione siciliana - Diniego ai sensi dell’art. 5 l.r. n. 10/2000 – Legittimità.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 420/04, del 22/11/2005 su ricorso straordinario n. 260/01.


MASSIMA:

Il Dlgs. 4/6/1997, n. 143, recante “ Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale”, all’art. 1, c. 3°, precisa che per “per le regioni a statuto speciale…. Il trasferimento delle funzioni, dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione”. La regione siciliana, che ha competenza esclusiva in materia di agricoltura, già esercita in questa materia tutte le funzioni statali trasferitele con le apposite norme di attuazione (Dlgs. 7/5/1948 n. 789, modificato con D.P.R. 24/3/1981, n. 218) e solo con le medesime modalità potrebbe essere effettuato un eventuale conferimento di nuove funzioni statali.Ne deriva che, non sussistendo i presupposti per l’applicazione della suddetta normativa,la richiesta di inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell’art.4 del citato Dlgs. non poteva che essere valutata come richiesta di mobilità ai sensi dell’’art. 33 del Dlgs. n. 29/93 (in seguito trasfuso nell’art. 30 del Dlgs. n. 165/01), introdotto nell’ordinamento regionale con l’art. 23 della l.r. n. 10 del 15/5/2000, il quale, nel prevedere il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, subordina la facoltà di utilizzare suddetto istituto all’accertamento della sussistenza di una carenza di organico dell’Amministrazione verso la quale si chiede il trasferimento. L’art. 5, 1° comma, della l.r. n. 10/2000, fissando temporalmente l’entità della dotazione organica dell’Amministrazione regionale, esclude di fatto che possa farsi luogo all’immissione di nuovo personale, implicitamente precludendo il ricorso all’istituto della mobilità. Siffatto principio risulta, peraltro, ribadito anche in sede di contrattazione collettiva (D.P.R. 22/6/2001 n. 10, art. 11, n. 3 e C.C.R.L.. art. 23 n.2).

 

NOTE:

 
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