Massima n. 475/02 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio – concessione – competenza primaria del Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie – possibilità di discostarsi dal giudizio della Commissione Medica Ospedaliera.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 475/02, del 2 novembre 2005 su ricorso straordinario n. 78/2001.


MASSIMA:

Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, avente competenza primaria in ordine all’accertamento tecnico-amministrativo inteso all’attribuzione dell’equo indennizzo, può discostarsi dal giudizio espresso in precedenza dalla Commissione medica ospedaliera, e quindi opinare diversamente circa il nesso causale tra gli eventi di servizio e infermità contratta, senza dover necessariamente confutare puntualmente il giudizio della C.M.O. Le motivazioni del superiore organo, per ormai consolidata giurisprudenza, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se non per irragionevolezza e manifesta illogicità. L’Amministrazione non è tenuta ad indicare le ragioni della preferenza accordata al parere del C.P.P.O. rispetto a quello espresso dalla C.M.O., in quanto il giudizio reso dal primo è da intendere di superiore valutazione, quale momento di sintesi di tutti gli elementi di giudizio sottoposti all’esame della C.M.O.

 

NOTE:

 
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