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Massime
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Massima n. 7/04 bis - C.G.A. |
Voce Principale: Pubblico Impiego REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Impiego regionale – benefici economici ex art.5, co.3° l.r.n.11/88 - esclusione ultraoperatività Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n.7/04 bis, del 7 giugno 2005, su ricorso straordinario n.487.01.8 MASSIMA: E’ esclusa la possibibile ultraoperatività dell’art.5, co.3° della l.r. n.11/88. Pertanto, il beneficio economico previsto dalla norma va erogato soltanto per il biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge e non tante volte quanti sono i bienni compresi fino alla data di entrata in vigore della norma di riforma del regime retributivo del personale regionale, stante l’abrogazione formale - attuata dall’art.5, comma 5° della l.r. n.19/91 - del sistema di progressione economica di cui alla tabella “O” della l.r. n.41/85.
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