Massima n. 930/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Impiego regionale - Art. 3, l.r. n. 12/91 “Iscrizione negli elenchi degli esperti” – Mancanza del requisito di anzianità nella qualifica del pubblico dipendente – Esclusione.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 930/04, del 13 dicembre 2005 su ricorso straordinario n. 485.92.


MASSIMA:

L’art. 6 della l.r. n. 12/91 stabilisce che “negli elenchi degli esperti sono iscritti … i dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica….liberi professionisti, in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni...” La norma, pertanto, prende in considerazione due distinte categorie suscettive di essere incluse negli elenchi degli esperti, quella dei dipendenti pubblici e quella dei liberi professionisti, prevedendo per ciascuna di esse una sua propria anzianità nell’esercizio delle rispettive funzioni. Il pubblico dipendente non può invocare l’anzianità di iscrizione all’Albo, prevista per i liberi professionisti, categoria cui egli non appartiene, per sopperire alla mancanza della necessaria anzianità di servizio nella qualifica rivestita nell’ambito del pubblico impiego.

 

NOTE:

 
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