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Massima n. 564/06 bis - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Edilizia e Urbanistica Estremi del Parere: Cga ss.rr. n. 564/06 bis, 5 settembre 2006 MASSIMA: Per costante giurisprudenza (CdS 22420702 del 10/02/02)) l’Amministrazione Comunale è tenuta a fornire adeguata motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso al provvedimento soltanto nel caso in cui sia trascorso un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso; inoltre, tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in essi compresa l’ordinanza di demolizione, in quanto atti vincolati, non richiedono in alcun caso una motivazione specifica sulle puntuali ragioni di pubblico interesse ovvero sulla comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. (CdS sez V n. 1041 del 17/05/98). Va altresì considerato che « presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in difformità del titolo concessorio ; per cui l’ordinanza stessa è atto dovuto e vincolato, sussistendo l’obbligo della motivazione in ordine all’interesse pubblico soltanto ove l’ordinanza medesima intervenga dopo un lungo tempo dall’ultimazione dell’opera”. (CdS sez V n. 143 dell’11/02/99).
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