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Massime
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Massima n. 840/06 - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: CONDONO EDILIZIO EX ARTT. 31 E SEGG. L. N. 47/1985 – FORMAZIONE SILENZIO ASSENSO – PRESUPPOSTI – SANABILITA' DELLE OPERE – ONERE PROBATORIO – INCOMBE SUL PRIVATO Estremi del Parere: C.G.A., ss. rr., 28.11.2006, n. 840/06, su ricorso straordinario n. 414.00.8 MASSIMA: Come affermato da consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può ritenersi verificato l'accoglimento ex l. n. 47/1985 della domanda di concessione edilizia in sanatoria per silenzio assenso qualora manchi la prova concreta della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, fra cui il compimento delle opere abusive entro la data dell'1 ottobre 1983. Peraltro, tale prova deve essere fornita non dall'Amministrazione, ma dal privato.
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