Massima n. 964/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Impiego regionale – Accordo sindacale – P.E.O. -Miglioramenti economici riconosciuti solo al personale in servizio alle date delle singole scadenze.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr n. 964/04, del 14/3/2006 su ricorso straordinario n.1203.97.8


MASSIMA:

La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito il principio per cui i miglioramenti economici previsti da un accordo sindacale possono essere riconosciuti solo in favore del personale in servizio alla data delle singole scadenze, fatte salve specifiche disposizioni in senso diverso, con la conseguenza che quando nel contratto manchi una clausola che disciplini gli effetti economici del contratto anche con riferimento al personale cessato dal servizio durante la vigenza contrattuale, ne consegue che non possono essere riconosciuti miglioramenti economici non ancora maturati al momento della cessazione del servizio e decorrenti da data successiva a quest’ultimo momento. L’efficacia temporale degli accordi va legata alla finalità di evitare l’insorgere di vuoti normativi. E’ dunque possibile stabilire differenti decorrenze per gli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nel presupposto che il termine di durata contrattuale costituisce la dimensione temporale nel cui ambito possono operare diverse decorrenze fissabili in virtù dell’autonomia contrattuale, compatibilmente con le esigenze finanziarie. Con riferimento al caso di specie (P.E.O.) può osservarsi che, dovendosi attribuire piena autonomia alle parti in sede di determinazione della regola pattizia scaturente dalla contrattazione collettiva, purchè nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, va esclusa la ricorrenza di ingiustificate discriminazioni nei confronti di coloro che, in servizio nell’arco del triennio, non lo erano più alla data del 31/12/1996. La posizione economica differenziata viene riconosciuta in base a criteri predeterminati, la cui individuazione è affidata alla libertà delle parti. Sicchè, pur essendo evidente l’ampia discrezionalità della scelta operata dalle parti nell’ambito dell’autonomia pattizia, i criteri informatori ed i requisiti necessari per godere dei benefici in oggetto non sono censurabili.

 

NOTE: C.G.A.S.G., 7 /7/2003, n. 254; ss.rr. 13/12/2005, n.551/03

 
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