Massima n. 897/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Equo indennizzo - Dipendenza da causa di servizio – Diniego concessione equo indennizzo su parere del C.P.P.O. – Legittimità – Annullamento del provvedimento precedente – Non occorre.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 897/05, del 20/9/2005.Su ricorso straordinario n. 11/99


MASSIMA:

La legge n. 472/87 affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio definitivo che assume un rilievo peculiare in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti.L’Amministrazione può negare l’equo indennizzo, senza dover annullare il precedente provvedimento con il quale ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della medesima infermità, dato che l’art. 5 bis della citata legge n. 472/87, consente di riesaminare, all’atto della richiesta dell’equo indennizzo, il nesso di dipendenza da causa di servizio dell’infermità, già dichiarato in sede dell’autonomo procedimento relativo al riconoscimento stesso.

 

NOTE: C.G.A., dec. N. 600 del 7.11.2002 – Cons. Stato, Sez.VI, dec. 15.3.2004, n.1313.

 
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