Home Massime C.G.A. anni preced. Edilizia Massima n. 498/04 - C.G.A.
Massima n. 498/04 - C.G.A. Stampa

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Sommario: PREVISIONI ART. 13 L. N. 2359/1865 IN MATERIA DI APPOSIZIONE DI TERMINI – PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) - INAPPLICABILITA'


Estremi del Parere: CGA, SS. rr., 31.1.2006, n. 498/04, su ricorso straordinario n. 524.96.8-346.97.8


MASSIMA:

Premesso che, ai sensi di legge e come confermato dalla giurisprudenza, l'approvazione dei piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), che hanno valore di piani particolareggiati, equivale anche a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici ivi previsti e che l'espropriazione assurge, dunque, al ruolo di mezzo obbligatorio di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione dei p.e.e.p., è principio consolidato in giurisprudenza che le norme che disciplinano la fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni non si applicano nel caso dei p.e.e.p., in quanto l'unico termine entro il quale ogni attività di utilizzazione dell'area deve essere compiuta è il termine di validità del piano approvato (nella specie 18 anni).

 

NOTE:

 
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