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Massima n. 547/06 - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: comunicazione avvio procedimento - necessità Estremi del Parere: Cga ss.rr. 5/9/2006, n. 547/06, su Ricorso 694.03.8 MASSIMA: La comunicazione di avvio del procedimento, nell’ipotesi di provvedimenti di natura sanzionatoria in materia edilizia, non integra un obbligo di natura meramente formale; va infatti affermato che, perché possa prospettarsi un vizio di legittimità dell’atto, il soggetto non avvisato deve dimostrare che, ove avesse potuto partecipare al procedimento, avrebbe potuto presentare opposizioni, osservazioni e mezzi di prova tali da impedire l’adozione del provvedimento sanzionatorio. Non occorre la comunicazione di avvio del procedimento, in ossequio a tale principio di natura sostanziale, qualora l’interessato abbia potuto partecipare al procedimento nel caso di sanzioni precedute da atti di accertamento e contestazione svolti in contraddittorio con l’interessato.
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