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Massima n. 791/06 bis - C.G.A. Stampa

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Sommario: ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI EMESSA DOPO IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITA' PER CARENZA DI INTERESSE


Estremi del Parere: C.G.A., ss. rr., 7.11.2006, n. 791/06 bis, su ricorso straordinario n. 878.03.8


MASSIMA:

L'impugnativa di un'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dopo il completamento dei lavori è inammissibile, essendo l'ordinanza destinata a rimanere inefficace e, dunque, mancando l'interesse del ricorrente ad impugnare un atto inidoneo a ledere la sua sfera giuridica.

 

NOTE: conferma CGA, ss. rr., 31.1.1985, n. 233/84

 
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