Menu Principale
Massime
LEGGI VIGENTI
Massima n. 791/06 bis - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI EMESSA DOPO IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITA' PER CARENZA DI INTERESSE Estremi del Parere: C.G.A., ss. rr., 7.11.2006, n. 791/06 bis, su ricorso straordinario n. 878.03.8 MASSIMA: L'impugnativa di un'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dopo il completamento dei lavori è inammissibile, essendo l'ordinanza destinata a rimanere inefficace e, dunque, mancando l'interesse del ricorrente ad impugnare un atto inidoneo a ledere la sua sfera giuridica.
NOTE: conferma CGA, ss. rr., 31.1.1985, n. 233/84 |