Massima n. 869/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Istanza di assunzione presso la Regione siciliana ex l. n. 554/88 e D.P.R. n. 13/1986. Normativa non applicabile in Sicilia. Competenza esclusiva in materia di impiego regionale.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 869/04, del 13 dicembre 2005, su ricorso straordinario n.629/93.


MASSIMA:

L’art. 3 del D.P.R. n. 13/86 e l’art. 7 della L. n. 554/88, che prevedono per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla VII, non attribuiscono alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di procedere a qualsiasi assunzione (neppure a tempo determinato) sulla base di semplici istanze da parte degli interessati. Le citate disposizioni normative non sono direttamente applicabili nella Regione siciliana in quanto l’art. 14, lett. Q), dello Statuto siciliano attribuisce alla Regione la competenza esclusiva in materia di personale.

 

NOTE: C.G.A. ss.rr. 18.02.2003, n. 1143/00 In senso conforme: C.G.A. ss.rr. 11.10.2005, n.156/03.

 
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