Massima n. 804/01 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Impiego regionale - Art.80 l.r. n.41/85 – passaggio di fascia – servizio effettivo: servizio riconosciuto ai fini giuridici ed economici.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n.804/01, del 21 febbraio 2006, su ricorso straordinario n.1021.97.8


MASSIMA:

Le disposizioni dell’art.5 l.r. n.41/85 e 5 l.r. n.21/86 hanno previsto benefici giuridico economici al compimento di una precisa anzianità nella qualifica posseduta. Ai beneficiari delle suddette norme si applicano le disposizioni dell’art.80 della l.r. n.41/85, secondo le quali ai fini della determinazione dell’anzianità complessiva … oltre che della anzianità effettiva nella qualifica posseduta si deve tenere conto anche dell’anzianità riconosciuta agli effetti economici. Il beneficio del passaggio alla fascia immediatamente superiore è subordinato al possesso di un determinato servizio , ancorché non prestato nella qualifica , ma comunque riconosciuto agli effetti economici o giuridici. (circolare n.89/96 della Presidenza della Regione).. ( Nel caso di specie l’Amministrazione ha attribuito l’anzianità totale a decorrere dalla data di immissione in servizio e non dalla data della decorrenza giuridica della nomina della qualifica posseduta).

 

NOTE: A.p. n.22 del 18/11/1999 e n.10 del28/10/2000, C.S. sez.VI 19/5/2003, n.2690.

 
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