Massima n. 312/03 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Dirigenza regionale – Norme della legge n 10 del 2000-applicabilità al personale dirigente dell’E.S.A. – condizioni.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 2 novembre 2005, n.312/03, su Ricorso 988.02.8


MASSIMA:

A tenore dell’art.1 della l.r. 15 maggio 2000, n.10, che pone norme sulla dirigenza ed i rapporti di lavoro del personale regionale, le norme della legge trovano applicazione presso gli enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione a condizione che tali enti adottino appositi regolamenti di organizzazione “anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano”. Non appare condivisibile – perchè in contrasto col dato testuale dell’art.1, comma 3, della l.r. n.10/2000 – la tesi che afferma la immediata applicabilità delle norme sulla dirigenza a prescindere dal regolamento di organizzazione e ciò sia perché la “organizzazione amministrativa” sarebbe attinente alla individuazione delle nuove strutture ma non condiziona l’acquisto dello status di dirigente discendente dalla legge, sia perché l’art.24 della legge medesima indica un unico comparto di contrattazione senza fare riferimento all’adeguamento organizzativo.

 

NOTE:

 
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