Home Massime C.G.A. anni preced. Pubblico Impiego Massima n. 1203/99 - C.G.A.
Massima n. 1203/99 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Passaggio qualifica assistente ammin. art. 1, l.r. n. 21/86 – Retroattività inquadramento – Non sussiste - Passaggio di qualifica – Decorrenza successiva all’accertamento dell’idoneità


Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 13.11.2001 n. 1203/99, su ric. Straord. (570.92.8)


MASSIMA:

Il passaggio di qualifica ad assistente amministrativo previsto dall’art. 1 della l.r. n. 21/86 ha modificato ed integrato l’art. 59 della l.r. n. 41/85 non comporta la retroattività dell’inquadramento secondo le previsioni della l.r. n. 41/85, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 21/86 - un passaggio di qualifica ancorato ad un esame di idoneità trova il suo presupposto nell’accertamento della idoneità stessa e non può avere una decorrenza antecedente all’accertamento. La diversa decorrenza giuridica va connessa non ad una espressa previsione legislativa ma alla volontà dell’Amm. di ovviare ai prevedibili ritardi nell’attuazione della l.r. n. 21/86.La l.r. n. 21/86, laddove fa riferimento all’inquadramento nella qualifica di dirigente superiore del personale statale della carriera direttiva, va interpretata letteralmente riferendosi solo a determinate qualifiche (ispettore generale, direttore di divisione ad esaurimento e direttore aggiunto di divisione) che non possono essere assimilate al personale comunque inquadrato nella 8° q.f. ai sensi della l. n. 312/80.

 

NOTE: v. anche parere C.G.A. SS.rr. n. 1799/99 del 12.02.2002

 
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