Massima n. 160/00 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: D.P. Reg. 7.8.98, n. 34 di recepimento accordo sindacale per definizione PEO – Ricorso – Dipendenti regionali in pensione -Inammissibilità per carenza legittimazione attiva


Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 18.02.2003, n. 160/00, su ric. Straord. (6.98.8 – D.P. n. 69 del 20.4.04)


MASSIMA:

E’ inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, tutti pensionati, dell’Amministrazione regionale, il ricorso avverso il D.P.Reg. n. 34/97. Come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione (sez. lavoro 14 novembre 1995, n. 11805), non è agibile una diritto derivante da contrattazione collettiva “ove questa sia venuta a cadere o sia stata sotituita da altra che può innovare anche in peius (Cass. Sez. lavoro 2 giugno 1995, n. 6190), non essendo in ogni caso configurabili diritti quesiti”. Peraltro i ricorrenti, non potendo vantare una posizione acquisita, con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento, avrebbero perso una posizione individuale tutelabile.

 

NOTE: Cass. Sez. lavoro 14.11.95, n. 11805 – 2.6.95, n. 619 (Recepimento dell’accordo per la definizione della progressione economica orizzontale – PEO)

 
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