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Massime
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Massima n. 869/00 - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Ordinanza sospensione lavori – Impugnazione – dopo il decorso del termine di efficacia di cui all’art. 2 l.r. 37/85 senza l’adozione dei provvedimenti di rimessa in pristino - Inammissibilità Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 17.5.2005, n. 869/00, su ric. (905.97.8) MASSIMA: L’impugnativa dell’ordinanza di sospensione dei lavori proposta quando già è decorso il termine di efficacia di tale atto previsto dall’art. 2 l.r. 37/85, peraltro, senza che esso sia stato seguito, nel termine suddetto, dalla adozione dei provvedimenti di rimessa in pristino, è inammissibile.
NOTE: Conferma -C.G.A., sez. riun., 16. 11.1993, n. 588/93 e 19.11.96, n. 2000/96; -C.G.A., sez. riun., 26.3.1985, n. 349/1984 |