Massima n. 334/01 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Mansioni superiori – Differenze retributive – Livello immediatamente inferiore ricoperto – Necessità. D.P.R. 13.5.87 n. 268, art. 72


Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 18.02.2003, n. 334/01, su ric. Straord. n. 19.97.8


MASSIMA:

Le mansioni superiori (nella specie di VIII° livello) per dare diritto alla corresponsione delle differenze retributive devono essere attribuite ad un dipendente che avesse ricoperto le mansioni della qualifica superiore rispetto a quella posseduta dal ricorrente (nella fattispecie quest’ultimo ricopriva la VI^ q.f. e poteva aver diritto, eventualmente al trattamento della VII^ q.f., ma giammai a quello previsto per l’VIII^). Infatti l’art. 72, IV° c. del D.P.R. 13.5.1987 n. 268 prevede espressamente la sua applicazione solo in presenza delle condizioni previste dal comma 1°, tra i quali si rintraccia il possesso da parte del destinatario dell’incarico della qualifica immediatamente inferiore.

 

NOTE:

 
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