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Massime
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Massima n. 572/00 - C.G.A. |
Voce Principale: Pubblico Impiego REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Pubblico impiego – Enti locali – Mansioni superiori – Differenze retributive – Condizioni – Fonte normativa – Solo con decorrenza dal vigore dell’art. 15 del D.L.vo n. 387/98 Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 18.02.2003, n. 572/00, su ric. Straord. n. 75.99.8 MASSIMA: La differenza retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori può essere ammessa solo in presenza di una fonte normativa. In particolare, la giurisprudenza ha sancito il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, ma solo con decorrenza dalla entrata in vigore dell’art. 15 del D.L.vo n. 387/98 (cfr. C.di S., Ad. Plen. 28.1.2000 n. 10 e 23.2.2000 n. 11) precisando anche che l’esclusione per il periodo antecedente non può ritenersi in contrasto con il principio di eguaglianza.
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