Massima n. 162/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Impiego regionale - riconoscimento servizi pregressi ex art. 11, l.r. n. 11/88 -. Non si applica al personale assunto ex art. 31, l.r. n. 37/1985


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 162/06, del 14 marzo 2006, su ricorso straordinario n. 2/92. MASSIMA:


MASSIMA:

Il rapporto intrattenuto dal personale assunto dall’Amministrazione regionale con contratto a tempo determinato ex art. 31 della l.r. n. 37/85, benché espressamente assimilato per alcuni aspetti a quello di ruolo, non può essere equiparato in toto a quest’ultimo. Il riconoscimento dei servizi pregressi, istituto a carattere eccezionale, trova la sua fonte e disciplina nella specifica previsione dell’art. 11 della l.r. n. 11/88 (dipendenti regionali), che non sembra ricomprendere anche il personale giovanile non di ruolo di cui alla l.r. n. 39/85, poiché, alla data di emanazione della l.r. n. 11/88, l’unica categoria di personale precario immesso nei ruoli regionali era costituita proprio dal personale giovanile. L’art. 58 della l.r. n. 25/93, oltre a prevedere l’inquadramento del personale de quo nel r.s.t. ex l.r. n. 53/85, ha previsto l’applicazione a favore di tale personale dei benefici di cui all’art. 11 della l.r. n. 11/88, confermandone implicitamente la precedente inapplicabilità.

 

NOTE:

 
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