Massima n. 56/05 - C.G.A. Stampa

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Sommario: :Capacità processuale del sindaco - Autorizzazione della giunta municipale - Normativa Regionale - E' necessaria


Estremi del Parere: CGA ss.rr n.56/05, dell’ 11. 10.1.05 su ricorso 1238.95 ( cfr nello stesso senso Parere n 329/05 del 10.1.06) MASSIMA


MASSIMA:

Nella normativa regionale siciliana, posteriore alla legge statale l. n. 142/90 , non si rinviene alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del comune o che, comunque, preveda la possibilità che tale potere sia attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo ovvero ad un assessore. Al contrario, l’art.1 della l.r. n.48/91 recepisce senza alcuna modifica gli artt. 35 e 36 della predetta l. n.142/90, mentre l’art.41 della successiva l.r. n.26/93 non gli conferisce alcun potere di autonoma valutazione degli interessi sottesi all’agire in giudizio, non valendo in contrario il rilievo che il legislatore siciliano , a differenza di quello statale, individua espressamente, ed in maniera tassativa, le competenze del Consiglio e della Giunta, e soltanto in via residuale quella del Sindaco.

 

NOTE:

 
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