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Massime
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Massima n. 439/06 - C.G.A. |
Voce Principale: Famiglia - Enti Locali REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Concorsi interni – termine triennale di utilizzazione graduatorie ai sensi dell’art.8, comma3° della l.r. n.12/91 – non sussiste. Estremi del Parere: C.G.A. SS. RR. 6 giugno 2006, n.439/06, su Ricorso straordinario 675.95.8 MASSIMA: L’art.8 comma 3° della legge regionale n.12/91, che prevede un termine triennale per la utilizzazione delle graduatorie, non è applicabile automaticamente ai concorsi interni che, invece, trovano la relativa disciplina nei rispettivi regolamenti organici. La giurisprudenza ha precisato che “l’art.219 dell’Ordinamento degli enti locali della Regione Sicilia, nel prevedere la possibilità di utilizzo entro determinati tempi delle graduatorie, si riferisce alle graduatorie relative ai concorsi pubblici disciplinati dal medesimo Ordinamento.
NOTE: T.A.R. Palermo Sez.II n.1508 del 6.10.97. |