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Massime
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Massima n. 684/01 - C.G.A. |
Voce Principale: Famiglia - Enti Locali REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: :Enti Locali - Reinquadramento ex art.41 del DPR n.347/83 - Inquadramento ex DPR n.333/90 – Riequilibrio di anzianità Estremi del Parere: CGA ss.rr 1.9.05 n.684/01, su ricorso 667.93 MASSIMA: L’art.41 del DPR n. 347/83, che pone i criteri di calcolo per il “riequilibrio dell’anzianità”, non stabilisce che i vari incrementi stipendiali biennali debbano essere computati assumendo ogni volta quale punto di riferimento l’ultimo “maturato economico” conseguito. Sia la sua interpretazione autentica , effettuata dal legislatore con l’art.17 del D.L. 2.3.89, n. 65, che quella letterale e sistematica delle norme di riferimento conducono ad affermare che il “riequilibrio dell’anzianità pregressa” deve essere calcolato “scontando” il tasso di incremento stipendiale via via maturato dal pubblico dipendente sulla sua retribuzione tabellare iniziale.
NOTE: :Cfr CGA sez. giurisd. 24.00, n.4/2000 |