Massima n. 349/2004 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Smaltimento rifiuti non autorizzato- Ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi- D.lg.vo n.22/97, art.14, comma 3°- Necessità di un accertamento volto a comprovare la responsabilità del proprietario del terreno a titolo di dolo o colpa.


Estremi del Parere: Parere Consiglio di Giustizia Amministrativa, sezioni Riunite, n.349/2004, del 22 novembre 2005, emesso sul ricorso straordinario n.500.03.8.


MASSIMA:

L’art.14, 3° comma, del D.lg.vo n.22/97, subordina la responsabilità solidale del proprietario del terreno e dei soggetti assimilabili alla circostanza che la violazione sia ad essi imputabile “ a titolo di dolo o colpa “. Conseguentemente è tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi il diretto responsabile in solido con il proprietario del terreno “ al quale la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa “. In mancanza degli elementi predetti, nessun provvedimento di smaltimento e di ripristino dei luoghi potrà legittimamente esser posto a carico del proprietario del terreno.

 

NOTE:

 
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