Massima n. 816/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Sospensione dei termini nel periodo feriale – non applicabilità al ricorso straordinario.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 816/06, del 28/11/2006 Su ricorso straordinario n. 676/2004


MASSIMA:

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al ricorso straordinario. Il procedimento contenzioso introdotto dal ricorso straordinario – che si innesta pur sempre su un impianto di fondo di stampo amministrativo, ancorché extra ordinem – non può recepire meccanicamente le regole valide nei procedimenti giurisdizionali né i principi giurisprudenziali elaborati in materia di ricorsi innanzi al giudice amministrativo, devesi, comunque, rilevare come la menzionata regola della sospensione dei termini per il periodo feriale concerne soltanto i termini del processo in senso stretto e non è applicabile al contenzioso instaurato con il ricorso straordinario al Capo dello Stato.Nel caso in esame il ricorso è irricevibile, poiché presentato quando era già scaduto il termine decadenziale di 120 giorni, decorrenti dal momento in cui l’interessato ha avuto piena conoscenza dell’atto.

 

NOTE:

 
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