Massima n. 233/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Ricorso straordinario – Atto impugnabile - Verbale di contestazione dell’Ispettorato centrale repressione frodi ai sensi dell’art. 14, co 1 del Dlgs. 27/1/1992, n. 109. – Non autonomamente impugnabile - Inammissibilità – Impugnativa soltanto avverso ordinanza – ingiunzione - Giurisdizione – Autorità giudiziaria Ordinaria.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 233/05, del 13/12/2005 Su ricorso straordinario n.980/03.


MASSIMA:

Per i verbali di contestazione emessi dall’Ispettorato centrale repressione frodi, concernenti la violazione dell’art. 14, comma 1 del Dlgs. 27 gennaio 1992, n. 109, la normativa sanzionatoria non prevede l’annullamento della contestazione. Infatti, l’art. 17 e 18 della L. n. 689/81 dispongono che entro 30 giorni dalla data della notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire le proprie istanze difensive all’Autorità competente (Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca), che dopo averle esaminate, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, o l’archiviazione. Ai sensi dell’art. 22 della suddetta legge, gli interessati entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, possono proporre opposizione al giudice ordinario. Pertanto, considerata la peculiare procedura ivi designata, deve ritenersi esclusa l’esperibilità del ricorso straordinario.

 

NOTE: C. Stato, sez. I, 24/11/1999, n. 929/99.

 
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