Massima n. 309/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Ricorso straordinario inviato a mezzo posta – Ricevibilità - Data di spedizione vale quale data di presentazione. Atto impugnabile – Ordinanza di sgombero di area abusivamente occupata dell’ Ingegnere capo del Genio Civile – Inammissibilità – Giurisdizione – Tribunale superiore delle acque pubbliche – Ricorso straordinario in alternativa – Esclusione Erronea indicazione nell’atto dei rimedi esperibili – Errore scusabile - Rimessione in termini – Sussiste.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 309/04 ,del 14/3/2006 su ricorso straordinario n. 590.01.


MASSIMA:

“Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione”. Il giudizio sull’impugnazione del provvedimento dell’Ingegnere capo del Genio Civile, ricade nella giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, a norma dell’art. 143 del T.U. sulle acque pubbliche emanato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1175, che attribuisce a detto tribunale superiore la cognizione dei “ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell’autorità amministrativa adottati ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge”. La disposizione, limitatamente alla parola “definitivi” è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 31 gennaio 1991, n. 42, sicchè il ricorso è proponibile anche senza previamente esperire ricorso gerarchico all’assessore regionale dei lavori pubblici. “E’ principio sempre affermato dalle sezioni consultive del Consiglio di Stato, e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con il parere 25/7/2000, n. 1145/98, che il ricorso straordinario non è proponibile in alternativa al ricorso davanti a giudici speciali, in particolare al suddetto tribunale superiore, la cui particolare composizione prevede anche la presenza di un tecnico”. La scusabilità dell’errore, stante l’erronea indicazione dei rimedi esperibili nel provvedimento impugnato, costituisce giusto motivo per concedere al ricorrente, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 1199/1971, n. 1199, il termine di sessanta giorni (decorrenti dalla comunicazione del decreto decisorio del ricorso straordinario), per proporre ricorso giurisdizionale in unico grado al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

 

NOTE: C. Stato sez. II 5/12/1984, n. 1712.

 
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