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Massima n. 489/02 - C.G.A. |
Voce Principale: Ricorso straordinario REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Omessa indicazione elementi informativi di cui all’art. 3, co. 4, L. 241/90 – Mera irregolarità – Conseguenze – Concessione beneficio – Errore scusabile - Presupposti Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 20.9.2005, n. 489/02, su ric. Straord. (310.01.8) MASSIMA: L’omessa indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’autorità cui ricorrere non ha effetto invalidante dell’atto ma sostanzia una mera irregolarità da cui discende, eventualmente, la concessione “ope iudicis” del beneficio dell’errore scusabile, ma solo quando non sussistono i presupposti. L’errore può essere ritenuto scusabile quando tragga origine da cause non imputabili al ricorrente, dovute ad incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme, alla novità della questione, alla particolare complessità della fattispecie concreta, ai contrasti giurisprudenziali esistenti o al comportamento dell’Amm.ne idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti.
NOTE: (v. C.St. IV, 26.7.04, n. 5316 e 19.7.04, n. 5182; sez. V, 31.1.03, n. 501; C.G.A., sez. cons. 29.10.02, n. 249) |