Massima n. 36/02 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine per impugnare e dell'autorità cui presentare ricorso - Erronea proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Regione - Scusabilità dell'errore - Effetti - Rimessione in termini


Estremi del Parere: PARERE CGA, ss. rr., 17.5.2005, n. 36/02,RICORSO STRAOR. 320.01.8


MASSIMA:

Qualora manchi nel provvedimento impugnato - in violazione del disposto di cui all'art. 1 ultimo comma del DPR n. 1199/71 nonché dell'art. 3 della l.r. n. 10/91 - l'indicazione del termine per impugnare e dell'organo cui il ricorso andava presentato, l'errore del ricorrente di impugnare in sede straordinaria (nella specie, trattavasi di ordinanza contigibile ed urgente adottata dal Sindaco quale Ufficiale di governo, ricorribile in via gerarchica davanti al Prefetto competente) può essere considerato scusabile, giustificando in tal modo la concessione del beneficio della rimessione in termini (art. 13 DPR n. 1199/71) per l'eventuale proposizione del ricorso all'autorità competente

 

NOTE:

 
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