Home Massime C.G.A. anni preced. Ricorso Straordinario Massima n. 587/99/bis - C.G.A.
Massima n. 587/99/bis - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Richiesta di riesame del parere del Consiglio di giustizia amministrativa – inammissibilità.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 20 settembre 2005, n.587/99/bis, Ricorso 566.97.8


MASSIMA:

La possibilità di un riesame del parere del Consiglio di giustizia amministrativa, ha origine giurisprudenziale e non trova fondamento nel sistema negativo posto dagli artt.13, 14 e 15 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. Ai sensi dell’art.9 del D.Lgs n.373 del 2003 una volta reso il parere, qualora il Presidente della Regione non intende decidere sul ricorso in maniera conforme al medesimo , con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale. Resta esclusa la possibilità di riesame del parere su richiesta dell’Amministrazione, essendo stati tassativamente previsti i rimedi apprestati prima e dopo il decreto decisorio.Ed infatti nel primo caso,si potrebbe avere una decisione difforme dal parere. Nel secondo caso e cioè successivamente all’emanazione del decreto che decide il ricorso straordinario, le parti possono impugnarlo per revocazione(art.15 del D.P.R. n.1199/1971).In definitiva, l’iniziativa dell’Amministrazione di proporre un’istanza di riesame del parere non è contemplata. Ne consegue che le eventuali ragioni di dissenso dal parere vanno accertate e definite dall’organo politico, in sede collegiale, cui è rimessa la decisione finale.

 

NOTE: Per giurisprudenza favorevole cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 2 febbraio 2005, n.9418/04; contra, però, C.Stato, sez.I, 16 aprile 2003, n.1630/2002; Consiglio di giustizia amministrativa, sez. giurisdiz. 19 ottobre 2005, n.695. 587.99

 
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