Massima n. 469/03 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Ricorso straordinario – Violazione dell'art.7 legge 241/90 e dell'art.8 e seguenti Legge Regionale n 10/91 – Atto Impugnato - avvio del procedimento amministrativo – obbligo di comunicazione – sussiste.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 13 dicembre 2005, n.469/03, Ricorso 525.00.8.


MASSIMA:

L’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, sancito dall’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed in Sicilia dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, è preordinato a consentire una reale opportunità di partecipazione allo svolgimento dell’attività amministrativa, attraverso l’instaurazione del contraddittorio. In particolare l’Amministrazione, ogni qualvolta emani un atto di autotutela, è tenuta a dare il preventivo avviso di avvio del procedimento al soggetto interessato, tranne nel caso in cui sussistano particolari esigenze di celerità, che comunque debbono essere esplicitamente richiamate nel provvedimento, o quando l’interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al provvedimento (Cons. giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 20 gennaio 2003, n.1). L’avviso dell’avvio del procedimento amministrativo, per adempiere in concreto alla finalità di consentire alla parte interessata di partecipare al procedimento stesso, deve essere comunicato fin dal momento del suo avvio, o quantomeno in una fase che non sia avanzata, altrimenti risulterebbero del tutto eluse le finalità partecipative e di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

NOTE:

 
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