Massima n. 699/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Ricorso Vizio di erroneo giudizio Revocazione Inammissibilità


Estremi del Parere: Cga ss.rr. 13/12/05, n. 699/04, su ricorso 245/94.8


MASSIMA:

Il ricorso straordinario per revocazione della decisione con cui è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dagli stessi ricorrenti avverso un provvedimento sindacale in tema di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di opere abusive è inammissibile , atteso che non viene a trovarsi coinvolto un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per come tradizionalmente inteso, ovvero come errata percezione degli atti del giudizio derivante da svista materiale o abbaglio dei sensi in cui è incorso l’organo giudicante, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, inerente al contenuto meramente materiale degli atti del giudizio e non alla relativa interpretazione. (cdS VI, 2/03/00, n. 1092, 25/06/02, n. 3463 e 27/01/03, n. 416). Risulta evidente che il vizio revocatorio dedotto si traduce in una censura di erroneo giudizio, ovvero in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze di causa, il che esorbita dal naturale alveo del rimedio impugnatorio in questione. (CdS AP 11/06/01, n. 3; 16/03/01, n. 1580).

 

NOTE:

 
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