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Massime
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Massima n. 645/04 - C.G.A. |
Voce Principale: Ricorso straordinario REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Art.7 Ordinanza 25 luglio 2001, n.3145 del Ministro per l’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile – interventi urgenti connessi agli eventi eruttivi del vulcano Etna dell’anno 2001 – art.5 legge n.225/1992 – potere esercitato – natura. Estremi del Parere: C.G.A. SS. RR. 31 gennaio 2006, n.645/04, Ricorso straordinario 696.03.8 MASSIMA: E’ inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto avverso un provvedimento emesso in materia di copertura dei danni subiti in seguito all’eruzione del Vulcano Etna avvenuta nel luglio 2001, in applicazione dei benefici previsti dall’art.7 dell’Ordinanza 25 luglio 2001, n.3145 del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile. L'atto, sebbene emesso dal Dirigente Generale capo del Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana, risulta espressione dell’esercizio di un potere statale
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