Massima n. 452/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


Regione logo Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: MORTE DEL RICORRENTE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA SPECIALE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, MA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME – INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLA ULTRATTIVITA' DELLA PROCURA – INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO


Estremi del Parere: CGA, SS. rr., 27/06/2006, n. 452/06, su ricorso straordinario n. 22.04.8


MASSIMA: Il ricorso notificato dal difensore munito di procura speciale dopo la morte del ricorrente è inammissibile, in quanto nel procedimento per la decisione del ricorso straordinario la morte del ricorrente non determina l'interruzione del procedimento che sia stato incardinato prima della data del decesso, mentre nell'ipotesi in cui il ricorrente sia morto prima della notificazione del ricorso o del suo deposito, la morte del mandante determina l'estinzione del mandato conferito al difensore ex art. 1722, co. 1, n. 4, cod. civ., e la nullità dell'intero eventuale procedimento che ne sia seguito, restando esclusa, in mancanza di una valida costituzione di un rapporto processuale, l'applicabilità del principio, che ha carattere eccezionale, della ultrattività della procura (che riguarda il caso di decesso della parte costituita)

NOTE:

 
Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale
Codice Fiscale 80012000826 - P. IVA 02711070827
Sito progettato e realizzato da: Alessandro De Luca & Francesco Fontana