Massima n. 173/03 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Revocazione – Presupposti - Incompleta valutazione degli atti - Errore di diritto - Inammissibile


Estremi del Parere: CGA ss.rr 21.2.06 n. 173/03, su ricorso 1529.02


MASSIMA:

Ai fini della revocazione di una decisione o di un parere, occorre la esistenza di un errore di fatto, consistente in una falsa percezione della realtà processuale da parte dell’Amministrazione o dell’organo consultivo, cioè in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti, invece, positivamente accertato. Pertanto, non sussiste l’ipotesi di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali ovvero una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ( in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutica o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita.

 

NOTE: Cfr. C.Stato: sez.IV, 4.11.02, n.6015 ; sez . V, 20.10.04, n.6865

 
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