Massima n. 1020/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: interesse a ricorrere- deve essere attuale e concreto


Estremi del Parere: CGA ss.rr 14.3.05 n. 1020/04, su ricorso straordinario n. 497.97


MASSIMA:

L’attualità dell’interesse a ricorrere non può che fondarsi sulla concreta lesione della sfera giuridica ed economica, non potendosi più individuare a seguito dell’adozione di atti confermativi dell’azione amministrativa , già manifestata con precedenti provvedimenti, ed ex inidonei a produrre la lesione della situazione giuridica soggettiva ( Nella fattispecie il ricorso straordinario avverso la reiezione della richiesta, avanzata nel 1996, intesa alla riliquidazione del trattamento economico e pensionistico mediante il ricalcalo del riequilibrio dell’anzianità pregressa sulla base dell’interpretazione dell’art.41 del D.P.R. n. 347/83 affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 240 del 15.5.1990, è stato dichiarato inammissibile (irricevibile) per essere stato tardivamente proposto in quanto l’interessato ha avuto conoscenza della sua posizione giuridica ed economica sin dal 1992 quando l’amministrazione ha provveduto a riesaminare definitivamente la problematica afferente al riequilibrio dell’anzianità pregressa ).

 

NOTE:

 
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