Massima n. 502/01 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Termine per l'impugnazione - Omessa indicazione elementi di cui all'art. 3 l. n. 241/90 - Tardività dell'impugnativa in via straordinaria - Scusabilità


Estremi del Parere: RICORSO STRAOR. 980.99.8 PARERE CGA, ss. rr., n. 502/01, 17.5.2005


MASSIMA:

Il principio generale di presunzione legale di conoscenza delle leggi deve cedere di fronte ad una precisa disposizione normativa che fa carico all'autorità emanante di indicare modi e tempi per ricorrere avverso un proprio atto. Pertanto, il chiaro dettato legislativo, che esige su ogni atto amministrativo la menzione dell'autorità e del termine entro cui ricorrere, pur non esplicando alcun effetto sulla validità dell'atto che ne risulti privo, fa sorgere una legittima pretesa in capo a chi ne abbia titolo alla rimessione nei termini per la proposizione di un ricorso, a prescindere dalla dimostrazione della scusabilità dell'errore.

 

NOTE:

 
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