Massima n. 747/02 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Ricorso Straordinario – Revocazione – Impugnazione del Decreto Decisorio - Casistica - Limiti


Estremi del Parere: CGA ss.rr n. 747/02, del 2.11.2005 su ricorso 917.02


MASSIMA:

L'eventuale difformità della decisione di un ricorso straordinario rispetto al parere del C.G.A può farsi valere innanzi al giudice amministrativo sia per motivi procedimentali che per vizi sostanziali ove difettino i presupposti giustificativi. Dal regime impugnatorio della decisione in sede straordinaria, come delineato dal DPR n 1199 del 1971 emergono i seguenti principi fondamentali:i controinteressati e l'ente che ha emanato l'atto possono impugnare la decisione in sede giurisdizionale, ove non abbiano richiesto la trasposizione, solo per vizi di forma o di procedimento;non è consentita la impugnazione né in sede straordinaria né in sede giurisdizionale della decisione conforme al parere , per vizi sostanziali ( c. d. errores in iudicando);è sempre consentito il ricorso giurisdizionale nel caso di decisione adottata previa delibera della Giunta Regionale , in difformità dal parere reso dal C.G.A.;è ammessa la impugnazione della decisione straordinaria mediante revocazione, nei casi previsti dall'art 395 del Codice di Procedura Civile

 

NOTE:

 
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