Massima n. 65/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Circolare assessoriale - Applicazione concreta di un precedente provvedimento amministrativo - Atti successivi di tipo direttivo e programmatorio– E’ atto a carattere generale ed astratto - Inammissibilità del ricorso.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 65/05 ,dell’11.10.2005 – Ric .n 386.03.8


MASSIMA:

Qualora l’atto gravato da ricorso consista in una circolare assessoriale, che tende a dare concreta attuazione a quanto stabilito in un precedente provvedimento amministrativo ed il cui contenuto dimostra che l’avvio dei procedimenti viene espressamente rinviato ad una serie di atti successivi di tipo direttivo e programmatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile a causa del carattere generale ed astratto che riveste l’atto gravato di censura, sostanzialmente diretto ad un numero non determinato di potenziali destinatari e che sfugge, quindi, ad una definizione di atto amministrativo a carattere autoritativo.La Circolare pertanto, non può considerarsi immediatamente lesiva e quindi è ammissibile solo una sua impugnazione congiunta agli atti applicativi della stessa , sempre che siano ritenuti concretamente ed attualmente lesivi

 

NOTE: Cfr. CGA SS RR n 831/92 del 16 marzo 1993 e Sezione Giurisdiz n 378 del 22 dicembre 1995

 
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