Massima n. 222/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Regione Siciliana - Dirigenti di strutture di massima dimensione delega di funzioni ad altri dirigenti - Definitività degli atti emessi da questi – Non sussiste.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 26 aprile 2006, n.222/04, Ricorso straordinario 297.03.8


MASSIMA:

Un provvedimento a firma del dirigente preposto ad un servizio al quale con decreto del dirigente generale sono state delegate le funzioni di cui alla legge regionale n.10/2000, in particolare l’art.7, comma 1°, lett.e), f) non può ritenersi atto definitivo. Orbene, è vero che quando attraverso la delega viene meno il potere di riesame degli atti delegati, questi ultimi vengono qualificati come apicali ad ogni effetto, non sono impugnabili in via gerarchica ed assumono, quindi, il carisma (anche se implicitamente) della definitività. Tuttavia, la disposizione legislativa regionale richiamata (art.7 l.r. n.10/00), nell’elencare le funzioni dei “dirigenti di strutture di massima dimensione”, specifica chiaramente al comma 3 che (solo) “gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali di cui al presente articolo sono definitivi”, dando quindi ad intendere che, secondo il sistema legislativo regionale, nonostante la possibilità di conferire delega ai dirigenti per l’adozione di determinati atti, solo i provvedimenti adottati dai dirigenti di strutture di massima dimensione vengono considerati, per riconoscimento esplicito di legge, come definitivi e, quindi, in quanto tali, sono immediatamente impugnabili in via straordinaria.

 

NOTE: cfr. C.Stato, sez.III, 20 aprile 2004, n.1651/03.

 
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