Massima n. 436/07 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Comunicazione avvio procedimento – Obbligo – Sussiste solo quando vi sia una istruttoria complessa


Estremi del Parere: CGA ss.rr 19.6.07 n. 436/07, su ric.str. 777.05


MASSIMA:

L’obbligo dell’amministrazione di dare avviso agli interessati dell’avvio del procedimento riguarda solo le attività che presuppongono una complessa istruttoria al fine della valutazione comparativa dei confliggenti interessi coinvolti, e l’istruttoria può ritenersi complessa sia quando il destinatario non può apportare nuovi elementi di conoscenza o di giudizio sia quando l’annullamento del provvedimento, per accertata violazione dell’obbligo formale di comunicazione, non priva l’amministrazione del potere (o anche dovere ) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto.

 

NOTE: Cfr. C.Stato sez.IV 28.9.02, n.5144 ; sez.VI 30.9.02, n.5003; sez.II 24.3.04, n.496/03; sez. V 17.7.01, n.3954 CGAss.rr.18.2.03, n.740/00

 
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