Massima n. 120/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


Regione logo Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: atti amministrativi irretroattività


Estremi del Parere: Cga ssrr 16.06.06 n. 120/05, su ricorso str 223/94.8


MASSIMA:

A garanzia della certezza delle situazioni giuridiche ed a salvaguardia dei diritti dei terzi, l’Amministrazione non può conferire una efficacia retrodatata ai propri atti che modifichino o estinguano diritti o facoltà dei destinatari o comunque producano un’incidenza negativa sulla loro sfera giuridica ed economica, a meno che non si trattti di atti di controllo, di autotutela o dell’applicazione di una decorrenza espressamente prevista dalla legge. Nel caso in cui è dovuto un contributo per oneri di urbanizzazione esso deve essere necessariamente riferito al momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia, giacchè il costo delle opere di urbanizzazione da prendere in considerazione ai fini della commisurazione dei relativi oneri non può che essere quello del momento in cui sorge l’obbligazione ossia in cui viene rilasciata la concessione.

 

NOTE:

 
Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale
Codice Fiscale 80012000826 - P. IVA 02711070827
Sito progettato e realizzato da: Alessandro De Luca & Francesco Fontana