Massima n. 451/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Comunicazione avvio procedimento


Estremi del Parere: Cga ss.rr.14/03/06, n. 451/05, su ricorso 795/03.8


MASSIMA:

La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento alla data di adozione del provvedimento impugnato comportava l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, solo se il soggetto destinatario era in grado di dimostrare che la propria partecipazione avrebbe potuto comportare un esito diverso. (Tar Lazio sez Latina 13/12/01, n. 1168). Inoltre, la comunicazione di inizio del procedimento amministrativo non occorre quando venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non potrebbe essere diverso (CdS sezV 1/12/03, n. 7819; sez: V 22/04/04, n. 2307) mentre l’obbligo sussiste solo quando la comunicazione stessa apporti una qualche utilità all’azione amministrativa, nel senso che questa riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento (CdS 15/03/04, sez VI n. 1323).

 

NOTE:

 
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